Tratto da "M.Còlivi, Guida allo studio della Rivoluzione
francese, Marsala, La Medusa, 1995".
Costituzione Civile del Clero: approvata il 12 luglio del
1790 sara' sancita da Luigi XVI il 24 agosto. Con la Costituzione
Civile del Clero l'Assemblea modella l'organizzazione ecclesiastica
su quella civile. Cosi' i parroci vengono eletti dalle assemblee
politiche dei distretti mentre i vescovi ed i metropoliti da quelle
dei dipartimenti. Con questo provvedimento il clero secolare viene
assimilato al ruolo di funzionario statale tenuto, a partire dal
27 novembre dello stesso anno, a giurare fedelta' alla Costituzione
Rivoluzionaria. Quando il 10 marzo 1791 Pio VI condannera' la Costituzione
Civile del Clero, il clero stesso si dividera' in preti "giurati",
fedeli alla Costituzione Rivoluzionaria, e preti "refrattari"
cioe' ostili.
Costituzione del 1791: Approvata il 3 settembre, basata
sulla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1789, e' di orientamento
liberale. Con essa, infatti, si instaura una Monarchia Costituzionale
nella quale il potere del re e' fortemente limitato dal parlamento.
Cosi' al monarca e' riservato il diritto di veto mentre il potere
legislativo risiede nel Parlamento che e' il detentore della Sovranita'.
Nonostante un articolo della nuova Costituzione reciti: "I
Francesi nascono e restano uguali nei diritti" in realta' i
diritti politici sono riservati ad una cerchia molto ristretta di
cittadini. Infatti solo i cittadini cosiddetti "attivi"
possono eleggere o essere eletti deputati al parlamento o componenti
della Guardia Nazionale. Quelli "passivi" invece, cioe'
tutti quei cittadini che non sono in grado di pagare un tributo
equivalente ad almeno tre giornate di lavoro, non godono di alcun
diritto politico. Non solo. Gli stessi cittadini attivi, che rappresentano
una base ampia di 4 milioni di francesi, eleggono non i deputati
all'Assemblea ma coloro che li avrebbero eletti. Questi "elettori
di deputati" sono soltanto 50.000 e sono quelli in grado di
pagare un'imposta equivalente a dieci giornate di lavoro. Gli eleggibili,
infine, non solo devono pagare un contributo quintuplo dei cittadini
attivi ma devono possedere anche delle proprieta'.
Per chi volesse approfondire l'argomento può consultare
il volume "G.Villani, Documenti e testimonianze vol.
1^, Milano, Principato, 1985, pagg. 934-939"
Costituzione del 1793 (o dell'Anno I): Votata il 24 giugno,
cioe' appena 22 giorni dalla salita al potere dei giacobini, e'
la Costituzione voluta da Maximilien Robespierre. Di carattere democratico,
sara' il punto di riferimento di tutto il pensiero democratico e
radicale dell'Ottocento.
Con la Costituzione del 1793 si sancisce il Diritto al lavoro e
, quel che è piu' importante, si afferma il diritto all'assistenza
e all'istruzione (diritti di massa e gratuiti). Oltre al diritto
di resistere all'oppressione (gia' garantito dalla Dichiarazione
del 1789) si riconosce al popolo il diritto all'insurrezione.
Altro aspetto importantissimo e' che l'elezione dei rappresentanti
del popolo avviene con suffragio universale.
Ogni legislatura dura un anno.
La Costituzione sara' approvata con un referendum popolare il 10
agosto ma non verra' mai applicata a causa della situazione di emergenza
ed eccezionalita' rappresentata dalla doppia guerra (civile ed esterna).
Costituzione del 1795 (o dell'Anno III): E' la Costituzione
del Direttorio. Varata il 22 agosto, ha una struttura tipicamente
borghese e conservatrice. Ispirata alla Dichiarazione dei Diritti
del 1789 prevede anche una Carta dei Doveri.
Con questa costituzione si pone fine all'ambiguita' del significato
di uguaglianza, un'ambiguita' che per tutto l'anno II aveva regnato.
Cosi' l'articolo 8 della nuova costituzione recita: E' sul mantenimento
della proprieta' che riposa la coltivazione delle terre, tutte le
produzioni, ogni mezzo di lavoro, e tutto l'ordine sociale."
Un principio che fa strage delle richieste pseudo - collettivistiche
degli Arrabbiati o di una redistribuzione delle ricchezze auspicata
dai giacobini.
Il suffragio universale viene sostituito con quello censitario del
tipo elaborato nella Costituzione del 1791 (vedi).
Il potere legislativo appartiene ad un parlamento formato di una
Camera (Consiglio dei Cinquecento) ed un Senato (Consiglio degli
Anziani) mentre quello esecutivo appartiene al Direttorio i cui
cinque membri sono eletti per cinque anni.
Costituzione della Repubblica francese
del 5 fruttidoro, anno III (22 agosto 1795).
La costituzione dell'anno III fu espressione dei gruppi moderati
della Convenzione. Di fronte alla richiesta dei venti giacobini
di mettere in vigore la costituzione del 1793, la maggioranza elaborò
un nuovo testo, che ritornava, per quanto possibile, ai principi
dell'Ottantanove e alle disposizioni del 1791, ma senza quell'entusiasmo
palingenetico che aveva animato la dichiarazione dei diritti dell'Ottantanove.
L'esperienza delle dure lotte aveva lasciato una traccia indelebile
2 significativo che non si parli più soltanto di diritti,
ma anche di doveri e che si ritorni a sistemi di votazione e di
rappresentanza indiretti e censitari.
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL'UOMO E DEL CITTADINO.
Il popolo francese proclama, in presenza dell'Essere supremo, la
dichiarazione seguente dei diritti e dei doveri dell'uomo e del
cittadino.
DIRITTI.
Art. 1. I diritti dell'uomo in società sono la libertà,
la eguaglianza, la sicurezza, la proprietà.
Art. 2. La libertà consiste nel poter fare ciò che
non nuoce ai diritti degli altri.
Art. 3. L'eguaglianza consiste nel fatto che la Legge è eguale
per tutti, sia che protegga, sia che punisca. La eguaglianza non
ammette nessuna distinzione di nascita, nessuna ereditarietà
di poteri.
Art. 4. La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare
il diritto di ciascuno.
Art. 5 La proprietà è il diritto di godere e di disporre
dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro
e della propria attività.
Art. 6. La Legge è la volontà generale, espressa dalla
maggioranza dei cittadini, o dei loro rappresentanti.
Art. 7. Quanto non è vietato dalla Legge non può essere
impedito. Nessuno può essere costretto a fare quello che
essa non ordina.
Art. S. Nessuno può essere citato in giudizio, accusato,
arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla
Legge, e secondo le forme che essa ha prescritto.
Art. 9. Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o
fanno eseguire atti arbitraria sono colpevoli e devono essere puniti.
Art. 10. Ogni rigore che non sia necessario per assicurarsi della
per- sona di un prevenuto deve essere severamente represso dalla
Legge.
Art. 11. Nessuno può essere giudicato se non dopo essere
stato ascoltato o legalmente citato.
Art. 12. La Legge deve decretare solo pene strettamente necessarie
e proporzionate al delitto.
Art. 13. Ogni trattamento che aggrava la pena determinata dalla
Legge è un delitto.
Art. 14. Nessuna Legge, né criminale, né civile, può
avere effetto retroattivo.
Art. 15. Ogni uomo può impegnare il suo tempo e i suoi servizi;
ma non può vendersi né essere venduto la sua persona
non è una proprietà alienabile.
Art. 16. Ogni contributo è stabilito per l'utilità
generale; esso deve essere ripartito fra i contribuenti, in ragione
delle loro sostanze.
Art. 17. La sovranità risiede essenzialmente nell'universalità
dei cittadini.
Art. 18. Nessun individuo, nessuna riunione parziale di cittadini
può attribuirsi la sovranità.
Art. 19. Nessuno può, senza una delega legale, esercitare
alcuna autorità, né ricoprire alcuna pubblica funzione.
Art. 20. Ogni cittadino ha un uguale diritto di concorrere, immediatamente
o mediatamente, alla formazione della Legge, alla nomina dei rappresentanti
del popolo e dei pubblici funzionari.
Art. 21. Le funzioni pubbliche non possono diventare la proprietà
di quelli che le esercitano.
Art. 22. La garanzia sociale non può esistere se la divisione
dei poteri non è stabilita, se i loro limiti non sono fissati,
e se la responsabilità dei pubblici funzionari non è
garantita.
DOVERI.
Art. l. La dichiarazione dei diritti contiene gli obblighi dei legislatori;
la conservazione della società richiede che quelli che la
compongono conoscano e compiano ugualmente i loro doveri.
Art. 2. Tutti i doveri dell'uomo e del cittadino derivano da questi
due principi, dalla natura impressi in tutti i cuori: " Non
fate agli altri ciò che non vorreste fosse fatto a voi. Fate
costantemente agli altri il bene che voi vorreste ricevere ".
Art. 3. Gli obblighi di ognuno verso la società consistono
nel difenderla, nel servirla, nel vivere sottoposti alla Legge,
e nel rispettare quelli che ne sono gli organi.
Art. 4. Nessuno è buon cittadino, se non è buon figliuolo,
buon padre, buon fratello, buon amico, buon marito.
Art. 5. Nessuno è uomo perbene se non è francamente
e religiosa- mente osservatore delle leggi.
Art. 6. Colui che viola apertamente le leggi si dichiara in istato
di guerra con la società.
Art. 7. Colui che, senza infrangere apertamente le leggi, le elude
con astuzia o destrezza, ferisce gli interessi di tutti: egli si
rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.
Art. 8. P, sul mantenimento delle proprietà che riposano
la coltivazione delle terre, tutte le produzioni, ogni mezzo di
lavoro, e tutto l'or- dine sociale.
Art. 9. Ogni cittadino deve i suoi servizi alla patria e al mantenimento
della libertà, dell'uguaglianza e della proprietà,
tutte le volte che la Legge lo chiama a difenderle.
COSTITUZIONE
Art. 1. La Repubblica francese è una e indivisibile.
Art. 2. L'universalitá dei cittadini francesi è il
Sovrano.
Art. 17. Le Assemblee primarie si compongono dei cittadini domiciliati
nel medesimo cantone
ASSEMBLEE ELETTORALI.
Art. 33. Ogni Assemblea primaria nomina un elettore in ragione di
duecento cittadini, presenti o assenti, aventi diritto a votare
nella detta Assemblea. Fino al numero, di trecento individui inclusi
è nominato un solo elettore. Da trecentouno fino a cinquecento
ne sono nominati due; tre da cinquecentouno fino a settecento; quattro
da settecentouno fino a novecento.
Art. 34. 1 membri delle Assemblee elettorali sono nominati ogni
anno e non possono essere rieletti se non trascorso un intervallo
di due anni.
Art. 35. Nessuno potrà essere nominato elettore, se non ha
venticinque anni compiuti, e se alle qualità necessarie per
esercitare i diritti di cittadino francese non riunisce una delle
seguenti condizioni, e cioè:
1) Nei comuni al di sopra di seimila abitanti, quella di essere
proprietario o usufruttuario di un bene valutato ad una rendita
pari al valore locale di duecento giornate di lavoro, o di essere
locatario, sia di una abitazione valutata ad una rendita pari al
valore di centocinquanta giornate di lavoro, sia di un bene rurale
valutato a duecento giornate di lavoro;
2) Nel comuni al disotto di seimila abitanti, quella di essere proprietario
o usufruttuario di un bene valutato ad una rendita pari al valore
locale di centocinquanta giornate di lavoro; o di essere locatario,
sia di un'abitazione valutata ad una rendita pari al valore di cento
giornate di lavoro, sia di un bene rurale valutato a cento giornate
di lavoro;
3) E nelle campagne, quella di essere proprietario. o usufruttuario
di un bene valutato ad una rendita pari al valore locale di centocinquanta
giornate di lavoro, o di essere fittavolo o mezzadro di beni valutati
a duecentocinquanta giornate di lavoro;
4) Nei confronti di coloro che saranno contemporanea- mente proprietari
o usufruttuari da una parte, e locatari, fittavolo o mezzadri dall'altra,
le loro sostanze sotto questi diversi titoli saranno conglobate
fino al tasso necessario per stabilire la loro eleggibilità.
Art. 44. Il Corpo legislativo è composto da un Consiglio
degli Anziani e da un Consiglio dei Cinquecento.
Art. 132. li Potere esecutivo è delegato a un Direttorio
di cinque membri, nominato dal Corpo legislativo, che in questo
caso esercita in nome della Nazione le funzioni di Assemblea elettorale.
(Da A. Saitta, Costítuenti e costituzioni, cit.)
Tratto dal volume "G.Villani, Documenti e testimonianze
vol. 1^, Milano, Principato, 1985, pagg. 958-961".
Costituzione del 1799 (o dell'Anno VIII): E' la costituzione
che pone fine al decennio rivoluzionario e che consegna la Francia
a Napoleone Bonaparte che diventera' Primo Console.
Questa Carta Costituzionale non modifica nulla degli assetti economico
- sociali stabiliti con la Costituzione del 1795 mentre ne accentua
maggiormente il carattere conservatore e autoritario. Infatti il
potere legislativo non risiede piu' in un'unica Assemblea ma viene
articolato in piu' organi: Consiglio di Sato, deputato a preparare
le leggi; Tribunato, designato a discuterle ma senza possibilita'
di votarle; Corpo Legislativo, incaricato di votarle. Inoltre i
membri che compongono i tre organi legislativi non vengono eletti
ma nominati dal potere esecutivo che designa anche i magistrati.