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Rivoluzione francese
COSTITUZIONE REPUBBLICANA
DELL'ANNO I ( 24 Giugno 1793)

E' la Costituzione democratica varata nell'Anno I della Repubblica dalla Convenzione Nazionale a maggioranza giacobina. Evidenti sono le differenze con la Costituzione del 1791. Qui, infatti, si prevede un rafforzamento del potere legislativo, il suffragio universale, il referendum popolare, l'assistenza agli i nfermi ed ai più poveri, il diritto allo studio in una scuola laica e pubblica.
Nel corso dell'Ottocento questa sostanziale differenza si ripercuoterà su due movimenti di pensiero: la borghesia liberale si ispirerà, infatti, alla Costituzione del 1791, quella democratica e radicale troverà nella Costituzione del 1793 il suo punto di riferimento ideologico e politico.
Ma analizziamo il testo costituzionale così come riportato in "G.Villani, Documenti e testimonianze vol. 1^, Milano, Principato, 1985, pagg. 946-950"

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO


Il popolo francese , convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo, ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti sacri e inalienabili, affinchè tutti i cittadini potendo paragonare incessantemente gli atti del Governo con il fine di ogni istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla tirannia, affinchè il popolo abbia sempre davanti agli occhi le basi della sua libertà e della sua felicità, il magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l'oggetto della sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell'Essere Supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.


Art. 1. Lo scopo della società è la felicità comune. - Il Governo è istituito per garantire all'uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.

Art. 2. Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la sicurezza, la proprietà.

Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla legge.

Art. 4. La Legge è l'espressione libera e solenne della volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò che è giusto e utile alla società; non può vietare se non ciò che è nocivo.

Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità.

Art. 6. La libertà è il potere che appartiene ad ogni uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia, per salvaguardia la Legge; il suo limite morale è in questa massima: "Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto a te".

Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie opinioni, sia con la stampa sia in tutt'altra maniera, il diritto di riunirsi in assemblee pacificamente, il libero esercizio dei culti, non possono essere interdetti.
La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la presenza o il ricordo recente del dispotismo.
Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata alla società ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona, dei suoi diritti e delle sue proprietà.
Art. 9. La Legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale contro l'oppressione di quelli che governano

Art. 10. Nessuno deve essere accusato, arrestato né detenuto, se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa prescritte. Ogni cittadino citato o arrestato dall'autorità della Legge deve ubbidire all'istante; egli si rende colpevole con la resistenza
Art. 11. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori del caso e senza le forme che la Legge determina è arbitrario e tirannico; colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha il diritto di respingerlo con la forza.

Art. 12. Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli, e devono essere puniti.
Art. 13.Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo, ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 14. Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l'effetto retroattivo dato alla legge, sarebbe un crimine.
Art. 15 La Legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto, e utili alla società.
Art. 16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene a ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi beni, delle sue rendite, dei frutto del suo lavoro e della sua operosità.
Art. 17. Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può essere interdetto all'operosità dei cittadini.
Art. 18. Ogni uomo può irnpegnare i suoi servizi, il suo tempo; ma non può vendersi, né essere venduto; la sua persona non è una proprietà alienabile. La Legge non riconosce dornesticità; può esistere solo un vincolo di cure e di riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo impiega.
Art. 19. Nessuno può essere privato della benchè minima parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige, e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.
Art. 20. Nessun contributo può essere stabilito se non per l'utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l'impiego, e di esigerne il rendiconto.
Art. 21. 1 soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro del lavoro, sia assi- curando i mezzi di esistenza a quelli che non sono in età di poter lavorare.
Art. 22. L'istruzione è il bisogno di tutti. La società deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini.
Art. 23. La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti; questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.

Art. 24. Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni pubbliche non sono chiaramente determinati dalla Legge, e se la responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.
Art. 2-5. La sovranità risiede nel popolo; essa è una e indivisibile, imprescrittibile e nalienabile.
Art. 26. Nessuna parte di popolo può esercitate il potere del popolo intero; ma ogni sezione del Sovrano riunito in assemblea deve godere dei diritto di esprimere la sua volontà con una completa libertà.
Art. 27. Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante messo a morte dagli uomini liberi.
Art. 28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può assoggettare alle sue leggi generazioni future.
Art. 29. Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla formazione della Legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi agenti.
Art. 30. Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense, ma come doveri.
Art. 31. I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi più invio- labile degli altri cittadini.
Art. 32. l diritto di presentare quelle petizioni ai depositari del- l'autorità pubblica non può, in nessun caso, essere interdetto, sospeso né limitato.
Art. 33. La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli altri diritti dell'uomo.
Art. 34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.
Art. 35. Quando il Governo viola i diritti dei popolo, l'insurrezione è per il popolo e per ciascuna parte dei popolo il più sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.

ATTO COSTITUZIONALE

DELLA REPUBBLICA.
Art. I. La Repubblica Francese è una e indivisibile.

DELLO STATO DEI CITTADINI.
Art. 4. Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, in età di ventun anni compiuti; - Ogni straniero in età di ventun anni compiuti, che, domiciliato in Francia da un anno; - Vi vive dei suo lavoro; o acquista una proprietà; - O sposa una francese; - O adotta un fanciullo; - O mantiene un vecchio; - Ogni straniero infine, che il Corpo legislativo giudicherà di aver ben 'meritato dell'umanità; - è ammesso all'esercizio dei diritti di cittadino francese.

DELLA SOVRANITA DEL POPOLO.
Art. 7. Il popolo sovrano è l'universalità dei cittadini francesi.
Art. 8. Esso nomina immediatamente i suoi deputati.

DELLE ASSEMBLEE PRIMARIE.
Art. 11 Le Assemblee primarie si compongono dei cittadini domiciliati da sei mesi in ogni cantone.

DELLA RAPPRESENTANZA NAZIONALE.
Art..21. La popolazione è la sola base della Rappresentanza nazionale.
Art. 22. Vi è un deputato in ragione di quarantamila abitanti.
Art. 23. Ogni riunione di Assemblee primarie risultante da una popolazione da 39.000 a 41.000 anime, nomina immediatamente un deputato.
Art. 24. La nomina si fa a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 28. Ogni Francese che esercita i diritti di cittadino, è eleggibile nel territorio della Repubblica.

DEL CORPO LEGISLATIVO
Art. 39. Il Corpo legislativo è uno indivisibIle e permanente.


(Da A. Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia moderna, Einaudi, Torino, 1952)

 

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