COSTITUZIONE
REPUBBLICANA
DELL'ANNO I ( 24 Giugno 1793)
E' la Costituzione democratica varata nell'Anno I della Repubblica
dalla Convenzione Nazionale a maggioranza giacobina. Evidenti sono
le differenze con la Costituzione del 1791. Qui, infatti, si prevede
un rafforzamento del potere legislativo, il suffragio universale,
il referendum popolare, l'assistenza agli i nfermi ed ai più
poveri, il diritto allo studio in una scuola laica e pubblica.
Nel corso dell'Ottocento questa sostanziale differenza si ripercuoterà
su due movimenti di pensiero: la borghesia liberale si ispirerà,
infatti, alla Costituzione del 1791, quella democratica e radicale
troverà nella Costituzione del 1793 il suo punto di riferimento
ideologico e politico.
Ma analizziamo il testo costituzionale così come riportato
in "G.Villani, Documenti e testimonianze vol. 1^, Milano, Principato,
1985, pagg. 946-950"
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO
Il popolo francese , convinto che l'oblio e il disprezzo dei diritti
naturali dell'uomo sono le sole cause delle sventure del mondo,
ha deciso di esporre in una dichiarazione solenne questi diritti
sacri e inalienabili, affinchè tutti i cittadini potendo
paragonare incessantemente gli atti del Governo con il fine di ogni
istituzione sociale, non si lascino opprimere ed avvilire dalla
tirannia, affinchè il popolo abbia sempre davanti agli occhi
le basi della sua libertà e della sua felicità, il
magistrato la regola dei suoi doveri; il legislatore l'oggetto della
sua missione. Di conseguenza, esso proclama, al cospetto dell'Essere
Supremo, la seguente dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino.
Art. 1. Lo scopo della società è la felicità
comune. - Il Governo è istituito per garantire all'uomo il
godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.
Art. 2. Questi diritti sono l'uguaglianza, la libertà, la
sicurezza, la proprietà.
Art. 3. Tutti gli uomini sono uguali per natura e davanti alla
legge.
Art. 4. La Legge è l'espressione libera e solenne della
volontà generale; essa è la stessa per tutti, sia
che protegga, sia che punisca; può ordinare solo ciò
che è giusto e utile alla società; non può
vietare se non ciò che è nocivo.
Art. 5. Tutti i cittadini sono ugualmente ammissibili agli impieghi
pubblici. I popoli liberi non conoscono altri motivi di preferenza
nelle loro elezioni, che le virtù e le capacità.
Art. 6. La libertà è il potere che appartiene ad
ogni uomo di fare tutto ciò che non nuoce ai diritti degli
altri; essa ha per principio la natura, per regola la giustizia,
per salvaguardia la Legge; il suo limite morale è in questa
massima: "Non fare agli altri ciò che non vuoi sia fatto
a te".
Art. 7. Il diritto di manifestare il proprio pensiero e le proprie
opinioni, sia con la stampa sia in tutt'altra maniera, il diritto
di riunirsi in assemblee pacificamente, il libero esercizio dei
culti, non possono essere interdetti.
La necessità di enunciare questi diritti presuppone o la
presenza o il ricordo recente del dispotismo.
Art. 8. La sicurezza consiste nella protezione accordata alla società
ad ognuno dei suoi membri per la conservazione della sua persona,
dei suoi diritti e delle sue proprietà.
Art. 9. La Legge deve proteggere la libertà pubblica e individuale
contro l'oppressione di quelli che governano
Art. 10. Nessuno deve essere accusato, arrestato né detenuto,
se non nei casi determinati dalla Legge e secondo le forme da essa
prescritte. Ogni cittadino citato o arrestato dall'autorità
della Legge deve ubbidire all'istante; egli si rende colpevole con
la resistenza
Art. 11. Ogni atto esercitato contro un uomo fuori del caso e senza
le forme che la Legge determina è arbitrario e tirannico;
colui contro il quale lo si volesse eseguire con la violenza, ha
il diritto di respingerlo con la forza.
Art. 12. Coloro che procurano, spediscono, firmano, eseguiscono
o fanno eseguire degli atti arbitrari, sono colpevoli, e devono
essere puniti.
Art. 13.Ogni uomo essendo presunto innocente fino a quando non sia
stato dichiarato colpevole, se si giudica indispensabile arrestarlo,
ogni rigore che non fosse necessario per assicurarsi della sua persona
deve essere severamente represso dalla Legge.
Art. 14. Nessuno deve essere giudicato e punito se non dopo essere
stato ascoltato o legalmente citato, e in virtù di una legge
promulgata anteriormente al delitto. La legge che punisse dei delitti
commessi prima che essa esistesse, sarebbe una tirannia; l'effetto
retroattivo dato alla legge, sarebbe un crimine.
Art. 15 La Legge deve decretare solo pene strettamente ed evidentemente
necessarie: le pene devono essere proporzionate al delitto, e utili
alla società.
Art. 16. Il diritto di proprietà è quello che appartiene
a ogni cittadino di godere e disporre a suo piacimento dei suoi
beni, delle sue rendite, dei frutto del suo lavoro e della sua operosità.
Art. 17. Nessun genere di lavoro, di cultura, di commercio, può
essere interdetto all'operosità dei cittadini.
Art. 18. Ogni uomo può irnpegnare i suoi servizi, il suo
tempo; ma non può vendersi, né essere venduto; la
sua persona non è una proprietà alienabile. La Legge
non riconosce dornesticità; può esistere solo un vincolo
di cure e di riconoscenza tra l'uomo che lavora e quello che lo
impiega.
Art. 19. Nessuno può essere privato della benchè minima
parte della sua proprietà, senza il suo consenso, tranne
quando la necessità pubblica legalmente constatata lo esige,
e sotto la condizione di una giusta e preventiva indennità.
Art. 20. Nessun contributo può essere stabilito se non per
l'utilità generale. Tutti i cittadini hanno il diritto di
concorrere alla determinazione dei contributi, di sorvegliarne l'impiego,
e di esigerne il rendiconto.
Art. 21. 1 soccorsi pubblici sono un debito sacro. La società
deve la sussistenza ai cittadini disgraziati, sia procurando loro
del lavoro, sia assi- curando i mezzi di esistenza a quelli che
non sono in età di poter lavorare.
Art. 22. L'istruzione è il bisogno di tutti. La società
deve favorire con tutto il suo potere i progressi della ragione
pubblica, e mettere l'istruzione alla portata di tutti i cittadini.
Art. 23. La garanzia sociale consiste nell'azione di tutti, per
assicurare a ognuno il godimento e la conservazione dei suoi diritti;
questa garanzia riposa sulla sovranità nazionale.
Art. 24. Essa non può esistere, se i limiti delle funzioni
pubbliche non sono chiaramente determinati dalla Legge, e se la
responsabilità di tutti i funzionari non è assicurata.
Art. 2-5. La sovranità risiede nel popolo; essa è
una e indivisibile, imprescrittibile e nalienabile.
Art. 26. Nessuna parte di popolo può esercitate il potere
del popolo intero; ma ogni sezione del Sovrano riunito in assemblea
deve godere dei diritto di esprimere la sua volontà con una
completa libertà.
Art. 27. Ogni individuo che usurpa la sovranità, sia all'istante
messo a morte dagli uomini liberi.
Art. 28. Un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare e
cambiare la propria Costituzione. Una generazione non può
assoggettare alle sue leggi generazioni future.
Art. 29. Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere alla
formazione della Legge ed alla nomina dei suoi mandatari o dei suoi
agenti.
Art. 30. Le funzioni pubbliche sono essenzialmente temporanee; esse
non possono essere considerate come distinzioni né come ricompense,
ma come doveri.
Art. 31. I delitti dei mandatari del popolo e dei suoi agenti non
devono mai essere impuniti. Nessuno ha il diritto di considerarsi
più invio- labile degli altri cittadini.
Art. 32. l diritto di presentare quelle petizioni ai depositari
del- l'autorità pubblica non può, in nessun caso,
essere interdetto, sospeso né limitato.
Art. 33. La resistenza all'oppressione è la conseguenza degli
altri diritti dell'uomo.
Art. 34. Vi è oppressione contro il corpo sociale quando
uno solo dei suoi membri è oppresso. Vi è oppressione
contro ogni membro quando il corpo sociale è oppresso.
Art. 35. Quando il Governo viola i diritti dei popolo, l'insurrezione
è per il popolo e per ciascuna parte dei popolo il più
sacro dei diritti e il più indispensabile dei doveri.
ATTO COSTITUZIONALE
DELLA REPUBBLICA.
Art. I. La Repubblica Francese è una e indivisibile.
DELLO STATO DEI CITTADINI.
Art. 4. Ogni uomo nato e domiciliato in Francia, in età di
ventun anni compiuti; - Ogni straniero in età di ventun anni
compiuti, che, domiciliato in Francia da un anno; - Vi vive dei
suo lavoro; o acquista una proprietà; - O sposa una francese;
- O adotta un fanciullo; - O mantiene un vecchio; - Ogni straniero
infine, che il Corpo legislativo giudicherà di aver ben 'meritato
dell'umanità; - è ammesso all'esercizio dei diritti
di cittadino francese.
DELLA SOVRANITA DEL POPOLO.
Art. 7. Il popolo sovrano è l'universalità dei cittadini
francesi.
Art. 8. Esso nomina immediatamente i suoi deputati.
DELLE ASSEMBLEE PRIMARIE.
Art. 11 Le Assemblee primarie si compongono dei cittadini domiciliati
da sei mesi in ogni cantone.
DELLA RAPPRESENTANZA NAZIONALE.
Art..21. La popolazione è la sola base della Rappresentanza
nazionale.
Art. 22. Vi è un deputato in ragione di quarantamila abitanti.
Art. 23. Ogni riunione di Assemblee primarie risultante da una popolazione
da 39.000 a 41.000 anime, nomina immediatamente un deputato.
Art. 24. La nomina si fa a maggioranza assoluta dei voti.
Art. 28. Ogni Francese che esercita i diritti di cittadino, è
eleggibile nel territorio della Repubblica.
DEL CORPO LEGISLATIVO
Art. 39. Il Corpo legislativo è uno indivisibIle e permanente.
(Da A. Saitta, Costituenti e costituzioni della Francia moderna,
Einaudi, Torino, 1952)